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Burn-out: aspetti legali e di benessere da considerare

Nel 2019 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha incluso il burn-out nell’International Classification of Diseases, (ICD-11), come un fenomeno occupazionale.

In particolare, in quanto sindrome, il burn-out comprende un insieme di sintomi che possono essere ricondotti a una singola causa o diverse cause, che in questo caso specifico sono legate solo ed esclusivamente ad un contesto lavorativo.

Il burn-out è infatti la conseguenza di uno stress acuto e prolungato, oltre che mal gestito, sul posto di lavoro, che porta a sintomi quali la mancanza di energia o spossamento, aumento dell’isolamento, sensazioni di negatività ed estraniamento legati all’attività che si svolge, con diminuzione dell’impegno professionale.

Ecco perché il burn-out è definito come una sindrome da stress-lavoro correlata.

Ma che cos’è lo stress?

Da un punto di vista clinico lo stress è “una reazione che si manifesta quando una persona percepisce uno squilibrio tra le sollecitazioni ricevute e le risorse adisposizione”. Possiamo dire che lo stress è “buono” (cd. eustress) quando vi è una reazione fisiologica di adattamento a condizioni o eventi ambientali, mentre si tratta di stress “negativo” (cd. distress) se vi è uno squilibrio (reale o percepito) tra pressioni o richieste ambientali e le capacità e risorse individuali a farvi fronte.

In questo secondo caso si inserisce il burn-out, quando il lavoratore inizia a manifestare il proprio disagio nei confronti delle richieste aziendali.

Sotto il profilo legale, l’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004 ha sottolineato quanto lo stress lavorativo fosse un rischio per la salute e la sicurezza, con l’obbligo per il Datore di Lavoro di predisporre delle misure che potessero individuare, prevenire e gestire i problemi di stress da lavoro.

Qual è la situazione giuridica italiana?

In Italia lo stress lavorativo viene inquadrato dalla Cassazione come un rischio specifico improprio, poiché non è strettamente insito nell’atto materiale della prestazione, ma collegato con la prestazione stessa (Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 marzo 2018 n.5066).

In sostanza, viene esplicitato che lo stress lavorativo appartiene a tutte le tipologie di lavori, sia manuali sia intellettuali, senza essere per forza determinato dall’atto materiale di effettuare la prestazione, ma è sufficiente la connessione, anche indiretta, allo svolgimento delle mansioni.

Ecco perché, in quanto rischio specifico improprio, lo stress è pari al fumo passivo, all’infortunio in itinere, agli infortuni durante le pause fisiologiche del lavoro, al rischio ambientale, alla prevenzione propedeutica all’attività lavorativa etc.

Partendo da questo presupposto, in base al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, D.lgs 81/2008, vige l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, al pari di tutti gli altri rischi, in recepimento dei contenuti dell’Accordo europeo del 2004.

Successivamente, nel 2011 il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha sviluppato una Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, oltre ad aver pubblicato una specifica piattaforma online utilizzabile dalle aziende per effettuare la valutazione del suddetto rischio per poterlo prevenire e gestire.

Quali sono le conseguenze?

Se l’azienda non redige questa valutazione o la stessa è incompleta, si incorre nella violazione dell’art. 29 D.lgs. 21/2008, che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 per l’omessa redazione del DVR (documento valutazione rischi), mentre è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000 per l’omessa indicazione delle misure ritenute opportune.

Il burn-out, quale sindrome da stress lavoro-correlato, può essere assimilato a una malattia professionale se il dipendente riesce a dimostrare che il suo stato di malessere deriva dalla propria attività. Infatti, il burn-out non è compreso nella lista delle malattie INAIL, ma ai sensi dell’art. 10 c.4, Legge 38/2000, “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.

In questo modo, il burn-out diventa una condizione meritevole di tutela come malattia professionale, con possibilità di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del datore che non ha adempiuto ai suoi obblighi di tutela della salute fisica e psichica dei lavoratori ai sensi dell’art. 2087 codice civile.

Bisogna quindi sottolineare che l’onere della prova è sempre a carico del lavoratore, il quale dovrà essere in grado di dimostrare il nesso che collega il disagio personale con l’attività lavorativa e che il datore è inadempiente. Ovviamente, punto cardine in questi casi è l’assistenza di un legale che vi aiuterà nel valutare insieme il caso specifico.

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