A volte la vita è inclemente, “picchia giù duro” e non ti dà modo di rialzarti in tempo utile per parare il colpo.
Altre volte ti lascia in attesa, in un limbo tra la vita e la speranza di vita, oppure esiti più infausti. Ed è proprio in questo tempo di attesa che un trapianto si trasforma nella chance di poter ribaltare la situazione, anche a costo di attraversare un percorso non facile.
…Siamo tutti esseri umani

Da figlia di trapiantata, posso parlare in prima persona di cosa ho visto, vissuto insieme ai miei familiari e, solo nel mentre e successivamente, approfondito. Perché siamo tutti esseri umani e quando uno tsunami ci travolge, è difficile avere qual sangue freddo necessario per fermarsi, pensare, programmare e poi rivolgersi a dei professionisti che riescono a vedere la situazione in maniera più distaccata, aiutando e gestendo le problematiche legali che si attraversano in quel momento.
Eppure gli strumenti ci sono: questo voglio sottolinearlo, sebbene il presente articolo non abbia carattere di esaustività e ogni caso debba essere considerato con le sue peculiarità.
Come funzionano i trapianti di organi?

Sia che si tratti di un trapianto da vivente o da cadavere, le persone coinvolte e i familiari hanno diritti che possono far valere, soprattutto se si trovano in età lavorativa.
Pensiamo al caso del trapianto di organi da donatore vivente (per fegato, rene, polmone, pancreas, intestino), dove sia il donatore sia il ricevente godono di permessi retribuiti in base all’art. 12 del Decreto del Ministero della salute, emesso il 16.4.2010; permessi che possono essere goduti sia per la fase di pre-prelievo, trapianto ed eventuali successive complicanze, anche a distanza di tempo. L’unica condizione è che i relativi accertamenti e/o ricoveri siano certificati e correlati al trapianto, motivo per cui devono essere prescritti “dal centro trapianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti presso le strutture del Sistema sanitario nazionale o da esso accreditate”.
Il trapianto è infatti una cd. “terapia salvavita”, definizione su cui l’INPS ha disquisito nelle Linee Guida in attuazione del Decreto dell’11.1.2016 del Ministero del lavoro e della salute, previsto dall’art. 25 del D.lgs. 151/2015, posto che non esiste un elenco delle terapie qualificate come salvavita.
Tuttavia la giurisprudenza, con la sentenza di Cassazione sez I penale n. 26646/2002 l’ha definita come una terapia che consente di salvare la vita alla persona, quindi indispensabile, e che può essere liberamente e consapevolmente rifiutata dal paziente.
La donazione di organi è una “terapia salvavita”
Una definizione come “salvavita” consente quindi di riallacciarsi all’esclusione dal calcolo del periodo di comporto, ossia il periodo in cui il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro durante la malattia. Chiari riferimenti in questo senso si hanno in diversi CCNL, dove i trapianti vengono menzionati e consentono di prolungare il periodo di comporto, così evitando di interrompere il rapporto lavorativo in questa delicata fase e, se licenziati comunque, di impugnare quanto ricevuto nei termini di legge.
Ma non solo, perché una volta rientrati al lavoro dopo un trapianto, si sarà sottoposti a una visita medica di controllo che valuterà l’idoneità delle mansioni caso per caso.
Cosa succede dopo un trapianto di organi?
E’ evidente che un trapianto consente di migliorare la qualità di vita del ricevente ma, al tempo stesso, sono necessarie delle accortezze per la particolare situazione occorsa. Si pensi ad esempio al fatto che il soggetto immunodepresso può, tramite certificazione, essere ad oggi considerato soggetto fragile e godere delle agevolazioni dello smart working laddove possibile.
Infatti, con la Legge n. 133 del 24.9.2021 si è prorogato il diritto allo smart working fino al 31.12.2021 per le persone c.d. fragili se la mansione è svolgibile fuori dalla sede aziendale. Se invece ciò non è possibile, il datore può modificare l’attività a parità di inquadramento e retribuzione e, se anche questo non è fattibile, il dipendente ha diritto a restare assente e il relativo periodo si calcola come ricovero ospedaliero, senza che incida sul calcolo del comporto.
La percentuale di invalidità conseguente al trapianto

Altro punto da considerare è relativa alla percentuale di invalidità: il donatore vivente, successivamente alla donazione, avrà un’invalidità pari al 25%, la quale, salvo eventuali ed ulteriori elementi da considerare, non superando il 33% non dà diritti. Diversamente, colui che ha subito un trapianto, dovrà segnalarlo poiché l’invalidità è ora del 60% in base alle tabelle ministeriali e, se ci sono altre condizioni da valutare, lo status di handicap grave pregresso può permanere.
Infine, per un lavoratore trapiantato invalido è possibile andare in pensione con 5 anni di anticipo utilizzando la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (art. 80 c. 3).
Infatti, dal 2002, ai lavoratori invalidi civili (trapiantati con invalidità maggiore del 74%, mentre agli altri invalidi serve l’80%) per qualsiasi causa, per ogni anno di servizio effettivamente svolto in P.A. o aziende private (restano esclusi gli autonomi iscritti a casse private e inclusi quelli di gestione separata INPS), sono riconosciuti da un minimo di 2 mesi a un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.
Da ultimo, se siete arrivati a leggere fino alla fine, vi invito ad iscrivervi ad AIDO www.aido.it e dire sì alla donazione di organi, perché da una vita finita ne possono rifiorire tante altre.