Quante volte ci siamo chiesti la differenza tra detrazione e deduzione? E ora che gli adempimenti fiscali si stanno avvicinando, in quanti ci siamo chiesti come poter pagare le tasse usufruendo dei benefici previsti?

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito le bozze del modello 730/2022 e delle relative istruzioni di compilazione.
Quali sono le novità?
In attesa della pubblicazione della versione definitiva, si illustrano brevemente di seguito le novità più rilevanti di interesse relativo all’anno d’imposta 2021, in particolare per quanto concerne il quadro E del modello 730 e cioè quello inerente agli oneri detraibili e deducibili.
In prima analisi è sempre utile capire la differenza di significato tra una detrazione e una deduzione, apparentemente simili, ma invece molto differenti tra loro.
Se quindi concretamente i contribuenti possono vantare in tutti e due i casi una riduzione dell’imposta da pagare, detrazioni e deduzioni non sono due termini equivalenti. È bene quindi conoscere con esattezza qual è la differenza tra deduzione e detrazione fiscale dal momento che questa può avere importanti effetti anche a livello pratico.
Le deduzioni fiscali

Le deduzioni fiscali sono delle agevolazioni che concorrono direttamente a determinare il reddito imponibile ovvero quello che verrà utilizzato nel calcolo dei tributi. In altre parole, la deduzione opera sul reddito prima di dover calcolare le imposte e solamente dopo averle sottratte avremo la base imponibile sul quale verranno applicate le imposte lordo.
Gli oneri deducibili sono spese, tassativamente elencate dall’Art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possono essere sottratte dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef prima del calcolo dell’imposta.
Detrazioni fiscali

A differenza delle deduzioni, le detrazioni fiscali intervengono solo in una fase successiva e cioè quella del calcolo effettivo dell’importo del tributo da pagare. Le detrazioni fiscali, infatti, non incidono sulla quantificazione del reddito imponibile ma esclusivamente sull’ammontare che deve essere corrisposto per un dato tributo.
Riassumendo quindi le deduzioni operano prima del calcolo dell’imposta lorda abbattendo il reddito imponibile, sul quale poi verrà applicata l’aliquota Irpef, mentre le detrazioni entrano in gioco solo successivamente andando a ridurre l’imposta da pagare effettivamente all’erario.
Novità con la Legge di Bilancio 2022 per le deduzioni e detrazioni
Adesso che abbiamo ben chiaro la differenza tra deduzione e detrazioni vediamo di seguito quali sono le novità introdotte per il 2022, in riferimento ai redditi del 2021.
La prima novità riguarda l’aumento del massimale di spesa ammesso alla detrazione per le spese veterinarie. Infatti, l’importo massimo agevolabile è infatti pari a € 550,00 per l’anno d’imposta 2021 (era € 500,00 per l’anno d’imposta 2020).
Altra novità è prevista al rigo E8 nel quale è previsto il nuovo codice “45” con cui è possibile indicare le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute (Legge n.508/1999);
- scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,per lo studio e a pratica della musica.
La detrazione è ammessa a condizione che il contribuente presenti un reddito complessivo non superiore a€ 36.000,00, ed è ammessa per un importo non superiore di spesa pari, per ciascun ragazzo, a € 1.000,00.
È possibile anche nel 2022 recuperare una parte del “bonus vacanze” considerando la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo di quest’ultimo, ovvero l’agevolazione riconosciuta ai nuclei familiari per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Il bonus in esame è stato utilizzato per l’80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il soggiorno, mentre per il 20% è recuperato come detrazione in dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2022, in caso di fruizione nel 2021).
Infine, concludiamo la carrellata delle detrazioni con quelli inerenti al settore edilizio.
In particolare, da rilevare:
– l’aggiunta, del codice “20” relativo alle spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), TUIR, realizzati congiuntamente ad almeno un intervento cd. “trainante” superbonus;
– l’aggiunta di due nuovi codici (codice “4” e codice “5”) da indicare nella colonna 1 (codice identificativospesa) del rigo E56 relativamente a spese per installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, al fine di recepire i diversi limiti di spesa a seconda della tipologia di immobile su cui è effettuata l’installazione e all’anno di inizio dei lavori;
– l’aumento a € 16.000,00 del limite di spesa agevolabile per l’acquisto nell’anno 2021 di arredi e elettrodomestici per immobili ristrutturati (cd. “bonus mobili”). Per l’anno d’imposta 2020 la spesa massima ammessa al beneficio era pari a € 10.000,00.
Altre novità previste dalla Legge di Bilancio 2022

Queste le principali novità in tema di detrazioni apportate nel quadro E della dichiarazione dei redditi, ma altre novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 per quanto concerne le detrazioni da lavoro dipendente e l’introduzione del contributo integrativo.
Peraltro, con una recente circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 4 del 2022, è stato specificato che i datori di lavoro avranno tempo di adeguarsi alle novità in tema di IRPEF e assegno unico universale fino ad aprile 2022.
In particolare, si applica una maggior detrazione fiscale pari a 65 euro annui se il reddito complessivo supera i 25.000,00 euro ma resta inferiore ai 35.000,00 euro. Tale detrazione dovrà essere ricalcolata alla fine dell’anno o alla cessazione del rapporto in base alla retribuzione erogata e, proprio su questo punto, la circolare precisa che non vanno calcolati i giorni di assenza derivanti dal mancato possesso del c.d. “green pass”, poiché non vi era alcun obbligo di pagamento per quei giorni. Pertanto, si devono conteggiare le festività e i riposi per il calcolo della detrazione, ma non i giorni in cui non vi è un diritto a percepire un reddito.
Con la Legge di Bilancio 2022, infine, il Governo ha optato per dare un sostegno a tutti i contribuenti in un’ottica generalista, modificando altresì le aliquote e gli scaglioni.
In particolare, si può notare il cambiamento come segue:

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Blog post scritto in collaborazione con il Dott. Francesco Russo