Con il DL Riaperture DL 24/2022 del 24 marzo 2022 ha disposto degli aggiornamenti e delle proroghe circa riguardo alla disciplina di smart working emergenziale e la disposizione originaria contenuta nel DL 34/2020, che rimane comunque in vigore.

Gli aggiornamenti più importanti riguardano due aspetti:
tutela dei lavoratori fragili e/o esposti al contagio:

fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) potranno svolgere la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto
[si veda l’art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022];
fino al 31 luglio 2022 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
[si veda l’Art. 10 del DL Riaperture che proroga le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020];
fino al 31 luglio 2022 lo stesso diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio sulla base delle valutazioni dei medici competenti, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa
[si veda art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. Riaperture n. 24/2022];
Altro aspetto di novità riguarda la comunicazione di comunicazione dello smart-working:

fino al 31 agosto 2022, è prorogato il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato (di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020.
[si veda l’art. 10, comma 2 bis, D.L. Riaperture n. 24/2022].