Il trapianto è infatti una cd. “terapia salvavita”, definizione su cui l’INPS ha disquisito nelle Linee Guida in attuazione del Decreto dell’11.1.2016 del Ministero del lavoro e della salute, previsto dall’art. 25 del D.lgs. 151/2015, posto che non esiste un elenco delle terapie qualificate come salvavita.